1. Presso il DGS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è presieduta dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, o da un suo delegato permanente, ed è composta dal capo dell'Ispettorato, o da un suo delegato permanente, e da cinque personalità scelte fra storici, giuristi, esperti di questioni militari e diplomatiche, eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza.
3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo 63 e, a tale fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque apposto.
4. Coloro che risultano implicati nei reati di cui all'articolo 63, qualora rendano una confessione completa e attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall'autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere