Art. 64.
(Procedura per l'emersione degli illeciti).

      1. Presso il DGS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è presieduta dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, o da un suo delegato permanente, ed è composta dal capo dell'Ispettorato, o da un suo delegato permanente, e da cinque personalità scelte fra storici, giuristi, esperti di questioni militari e diplomatiche, eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza.
      3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo 63 e, a tale fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque apposto.
      4. Coloro che risultano implicati nei reati di cui all'articolo 63, qualora rendano una confessione completa e attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall'autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere

 

Pag. 79

motivato, corredato della documentazione raccolta.
      5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione ai sensi del comma 4.
      6. La Commissione può effettuare accertamenti sulle questioni portate a sua conoscenza, avvalendosi dell'Ispettorato, può convocare testimoni, acquisire documentazione presso la pubblica amministrazione e avvalersi della polizia giudiziaria.
      7. La Commissione al Comitato parlamentare per la sicurezza trasmette una relazione semestrale.
      8. I lavori della Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva che deve essere trasmessa al Parlamento. La Commissione può comunque decidere di rendere pubblici singoli atti o parti di essi.
      9. Il mandato della Commissione cessa decorsi tre anni dal suo insediamento.